Titolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 24/02/1997, n. 18 e, successivamente, dall'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. 16 agosto 2001, n. 19.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO V - Misure di salvaguardia

Articolo 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC

1. Dalla data di adozione del PPAR e dei PTC, sono sospesi:

a) l'esame e le deliberazioni sui piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni dei piani adottati;

b) l'adozione definitiva dei piani di attuazione di cui all'articolo 4 della presente legge relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni dei piani adottati;

c) il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti equipollenti per opere ed interventi in contrasto con le disposizioni dei piani adottati aventi l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 13.

2. Dalla data di adozione del PIT sono sospesi gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1 ed ogni altro adempimento attuativo relativo ad opere pubbliche e di interesse pubblico di rilevanza regionale previste da piani, programmi, progetti, in contrasto con le previsioni del PIT.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di adozione del PPAR è altresì sospeso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per opere ed interventi non conformi alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 5 dell'articolo 8.

4. Con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi, relative al PPAR, cessano di avere efficacia i provvedimenti statali e regionali previsti dagli articoli 1ter e 1quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

Articolo 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali

1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relativi varianti si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 2 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

2. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico è restituito al comune per la rielaborazione o, comunque, non è approvato.

3. Abrogato

 

Articolo 40 - Norme speciali

1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica e popolare.

2-bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori a 1 gennaio 1978.”

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