Titolo modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 24/02/1997, n. 18 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del Reg. R. 04/12/2004, n. 11.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO VII - Strutture della pianificazione territoriale

Articolo 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con la presente legge è istituito un apposito fondo. Tale fondo è finalizzato alla concessione dei contributi per il potenziamento delle strutture e per il personale necessari all'esercizio delle funzioni medesime.

 

Articolo 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni

1. Allo scopo di favorire la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTC è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese a tal fine occorrenti.

2. Con apposito atto amministrativo consiliare sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

Articolo 54 - Comitato regionale per il territorio

Abrogato

 

Articolo 55 - Comitato provinciale per il territorio

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio.

2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore competente in materia. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato la presidenza è assunta dal responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica.

3. Il comitato provinciale è composto da:

a) quattro esperti in pianificazione territoriale, eletti dal consiglio provinciale tra persone di comprovata esperienza e professionalità;

b) il responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica o funzionario delegato;

c) il dirigente del servizio urbanistica e cartografia della Regione e il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suo competente per territorio o funzionari da loro delegati;

d) il coordinatore provinciale del corpo forestale dello Stato o un suo delegato;

e) due esperti in materia di pianificazione editoriale designati dall'ANCI e dall'UNCEM.

4. Il comitato provinciale per il territorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio provinciale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo dello stesso.

5. Le funzioni di segretario del comitato provinciale sono svolte da un funzionario della provincia designato dalla giunta, senza diritto di voto.

6. Ai componenti del comitato provinciale per il territorio spettano i compensi stabiliti con apposito atto dall'amministrazione provinciale, entro i limiti massimi previsti per i componenti del comitato regionale per il territorio ai sensi del comma 6 dell'articolo 54 della presente legge.

 

Articolo 56 - Riunioni dei comitati

1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.

2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.

3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto.

 

Articolo 57 - Funzioni del comitato regionale

Abrogato

 

Articolo 58 - Funzioni del comitato provinciale

1. Il comitato provinciale per il territorio è organo consultivo della provincia nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

2. In particolare, il comitato provinciale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle loro varianti.

 

Articolo 59 - Funzionamento dei comitati

1. Il comitato regionale per il territorio e i comitati provinciali per il territorio sono convocati dai rispettivi presidenti.

2. Essi devono essere convocati, secondo le rispettive competenze, quando lo richiedono la giunta regionale o provinciale. Il comitato regionale può essere inoltre convocato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Le convocazioni debbono essere disposte con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.

4. Le sedute dei comitati sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.

5. Le decisioni dei comitati ed i relativi verbali debbono essere tempestivamente comunicati ai presidenti delle amministrazioni che hanno richiesto il parere. Copia delle decisioni dei comitati provinciali per il territorio debbono essere trasmesse al presidente della giunta regionale.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e, per i comitati provinciali, le amministrazioni provinciali, può fornire indicazioni ed orientamenti ai comitati, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

 

Articolo 60 - Conferenza dei comitati per il territorio

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio in seduta congiunta, della quale assume la presidenza.

2. In tale sede si esaminano i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio al fine di garantire, in particolare, l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni medesime.

3. Le decisioni assunte in tale sede sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e sono vincolanti per i comitati stessi.

4. La giunta regionale, previo parere della conferenza di cui al presente articolo, stabilisce con apposito atto le modalità di funzionamento della conferenza stessa.”

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