Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 14/04/2004, n. 7.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

L’articolo così recitava:

“Articolo 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie)

1. È di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della provincia medesima.

2. La Regione è competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1 quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano il territorio di due o più province.”

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