Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 50 - (Modifiche alla legge regionale 22/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) dopo le parole: “Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali” sono inserite le seguenti: “agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2009 è abrogata.”

Dalla redazione