Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 22/2009)

1. Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:

“9. L’applicazione delle disposizioni contenute in questa legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti in questa legge sono consentiti purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale.

9 bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni contenute in questa legge e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della relativa sanatoria.”.”

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