Articolo abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 02/08/2021, n. 19, così recitava:

"Art. 40 - (Abrogazioni)

1. L'articolo 21 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Ripartizione del fondo) - 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 20 sono ripartite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.".

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) omissis

b) 17 febbraio 1992, n. 13, concernente: "Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

c) - o) omissis

3. Sono o restano altresì abrogati:

a) - c) omissis

d) gli articoli 15 e 16, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30, concernente: "Assestamento del bilancio 2000";

e) - g) omissis".

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