Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 1 - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole “gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “gli stessi risultino inutilizzati almeno dal 1° gennaio 2018”.”

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