Articolo abrogato dalla L.R. 20/04/2015, n. 17.

L’articolo 5 così recitava:

“Articolo 5 - Opere eseguite con variazioni essenziali - Agli effetti dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le variazioni essenziali si considerano verificate in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) mutamento, mediante realizzazione di opere, della destinazione d'uso anche parziale dell'edificio, che implichi variazione in aumento degli standards previsti dal DM 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97;

b) aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc; oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc; oltre il 6% per edifici da 1.001 a 5.000 mc; oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15% per edifici sino o 150 mq; di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq; di oltre il 6% per edifici da 301 a 1.500 mq; e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori.

Agli effetti della presente norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile;

c) modificazione essenziale della localizzazione dell'edificio nell'area di pertinenza. Costituisce, in ogni caso, modificazione essenziale ogni violazione dei limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza o degli allineamenti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, tale da comportare o la realizzazione di interventi per i quali era necessaria la concessione edilizia invece dell'autorizzazione, oppure la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia per i quali era stata rilasciata la concessione;

e) violazione delle norme in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali ma tali da determinare un rischio sismico, individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti.

Non costituiscono variazioni essenziali gli interventi previsti dall'articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 47/85.”

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