Articolo abrogato dalla L.R. 03/04/2015, n. 13.

L’articolo 31 così recitava:

“Art. 31 - Ripartizione dei proventi

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12 (Legge finanziaria 1998) i proventi derivanti dalle tasse di cui all'articolo 22 sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra le province, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e del 30 per cento tra le associazioni indicate all'articolo 5 in base al numero dei tesserati appartenenti alle associazioni medesime e, su presentazione di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge; la Regione utilizza il 10 per cento della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4.”

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