Articolo abrogato dalla L.R. 03/04/2015, n. 13:

“Art. 73 (Funzioni delle Province) — 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva;

b) l'elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;

c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle manifestazioni di livello regionale, della I.r. 1° agosto 1997, n. 47.”

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