Articolo inserito dalla L.R. 02/07/2020, n. 28 e abrogato dalla L.R. 03/08/2020, n. 41.

L’articolo 46-bis così recitava:

“Art. 43-bis (Denominazione delle strutture ricettive)

1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.”

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