Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

“Art. 10 - Modifiche all'allegato A1 della L.R. n. 7/2004 .[12]

1. La lettera c) dell'allegato A1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) Impianti industriali destinati:

1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.".

2. La lettera m) dell'allegato A1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.".

3. La lettera n) dell'allegato A1 alla L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.".

4. Dopo la lettera o) dell'allegato A1 alla L.R. n. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

"o-bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:

1) 85.000 posti per polli da ingrasso;

2) 60.000 posti per galline;

3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);

4) 900 posti per scrofe.

o-ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

o-quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq.

o-quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

o-sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 1.000 kW o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri.".”

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