Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 9 - Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 7/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 7/2004 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 7/2004 dopo la parola: "medesimo" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).".

3. Il comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 7/2004 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'articolo 21 della L.R. n. 7/2004 dopo la parola "statali" sono aggiunte le parole: "nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche".

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della L.R. n. 7/2004 è inserito il seguente:

"6-bis. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5 dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla L.R. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).".”

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