Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 8 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 7/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della L.R. n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento.".

2. Al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 7/2004 dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le parole: "nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 5".”

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