Articolo inserito dall’art. 40, comma 1, della L.R. 04/12/2014, n. 33 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 2, della L.R. 28/04/2017, n. 15, così recitava:

“Art. 19-bis - (Tutela delle specie arboree autoctone)

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone del territorio marchigiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per contrastare la diffusione di specie alloctone invasive in tutto il territorio della regione Marche è consentito il taglio dell’“Ailanthus altissima” e della “Robinia pseudoacacia”.

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