Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

Art. 1 - Modifiche alla L.R. 34/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) le parole: ", anche in variante al PRG, sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 e dall'articolo 26 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15; negli altri casi sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 26".

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della L.R. 34/1992 le parole: "sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale" sono sostituite dalle parole: "sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della L.R. 34/1992 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. In attuazione del comma 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ai fini dell'univoca applicazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1444/1968 i Comuni, ove non previsto dal piano regolatore vigente, definiscono, con apposito atto da assumere con le modalità dell'articolo 26, l'altezza massima dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B), anche se altrimenti denominata.

6-ter. L'altezza massima degli edifici stabilita dai Comuni ai sensi del comma 6-bis è determinata in coerenza con l'altezza massima prevalente degli edifici preesistenti e circostanti, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e igienico-sanitarie esistenti in tali zone omogenee, o in loro parti perimetrate per tale finalità dall'atto assunto ai sensi del comma 6-bis.".

4. Al comma 10 dell'articolo 26 della L.R. 34/1992 dopo le parole: "strumenti urbanistici generali comunali" sono aggiunte le seguenti: "che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'articolo 15".

5. L'atto indicato al comma 6-bis dell'articolo 21 della L.R. 34/1992, così come aggiunto dal comma 3, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.”

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