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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
2. I creditori ammessi a norma dell’art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell’articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull’attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.”
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