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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 40. Nomina del comitato.
1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall’articolo 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.
2. Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.
3. Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.”
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