Articolo abrogato dall’art. 77, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 206. - Azioni concesse ai creditori del marito

I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.”

Dalla redazione