Articolo abrogato dal D.P.R. 18/02/1999, n. 238, così recitava:

“Art. 104.

Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.

Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto dell'entità e difficoltà della scoperta.”

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