Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

È vietato l’attraversamento dei locali adibiti a biblioteche, archivi e collezioni con condutture non destinate a servizio dei locali medesimi e di quelli necessariamente connessi.

Nei locali di archivio, con suppellettile di materiale combustibile, adibiti a deposito di documenti è da evitare, nei limiti del possibile, ogni attraversamento di condutture elettriche, provvedendosi alle eventuali necessità dell’illuminazione mediante sorgenti protette e conduttori esterni.”

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