Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Il camino e i condotti fumari dell’impianto centrale di riscaldamento devono avere ubicazione ed altezza tali che le fiamme, il fumo e le faville non possano danneggiare o minacciare l’edificio che interessa.

Quando si tratti di edificio costruito in parte con materiali combustibili o contenente notevole quantità di oggetti combustibili il camino ed i condotti fumari devono essere separati dall’edificio stesso.

In casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo, purché camino e condotti fumari siano costruiti con materiale resistente al fuoco ed inoltre siano termicamente isolati ed esterni alle pareti dell’edificio.”

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