Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 455 così recitava: “Art. 455. - (Arbitrato dei consulenti tecnici) - Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d’accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d’ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.”

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