Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il presente articolo è aggiunto:

“Art. 50.4 - (Composizione dell’organo giudicante)

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.”

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto dal 17/10/2024 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

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