Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 263 - Promozioni da conferire entro l'anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati

Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento."

Dalla redazione