Articolo abrogato dalla L. 06/03/1998, n. 40. Successivamente tele abrogazione è stata confermata dal D. Leg.vo 25/07/1998, n. 286: “Art. 151 - (art. 152 T.U. 1926) - Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.”

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