Articolo abrogato dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222.

L’articolo 126 così recitava:

“Art. 126 - (art. 127 T.U. 1926)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.”

Dalla redazione