Articolo abrogato dagli artt. 16, comma 2 e 164, comma 1, lettera f), D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112: “Art. 111 - (art. 111 T.U. 1926) - Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

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