Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.”

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