Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.”

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