Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, del D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda, così recitava:

“Art. 2. - Valutazione di impatto ambientale

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell’impianto può avere un impatto importante sull’ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell’ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.”

Dalla redazione