Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 01/08/2006, n. 249 e poi abrogato dal D. Leg.vo 01/09/2011, n. 15, così recitava:

“Art. 158-ter. — 1. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l’articolo 366-bis del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito.

3. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell’articolo 373 del codice di procedura civile.

4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.”

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