Articolo abrogato dal D.L. del 22/06/2013 n. 83 (L. del 07/08/2012 n. 134). L’articolo 17 così recitava: “Art. 17. - 1. Al fine di promuovere e sostenere l' attività di ricerca mineraria all' estero sulla base degli indirizzi fissati dal Cipe, possono essere concessi all' Eni, all' Iri per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal Cipe, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all' estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all' espletamento dell' attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l' acquisizione di miniere all' estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il Cipi, con la partecipazione del ministro degli Affari esteri, su proposta del ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all' industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del Cipi con la partecipazione del ministro degli Affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del ministro dell' Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell' entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato per la promozione dell' attività mineraria all' estero.

5. La commissione tecnica di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l' erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori”

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