Articolo abrogato dalla L. 05/02/1992, n. 141.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9. - Erogazioni a titolo assistenziale

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'art. 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'art. 3, quarto comma, lettera b), della L. 27 novembre 1933, n. 1578 e loro familiari.”

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