Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. L’articolo 17 così recitava: “Art. 17. - (Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea".”

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