Ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), per i comuni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), il termine del 15 giugno 2022, previsto dal presente comma, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al presente comma. Restano altresì valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 del presente articolo.

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