Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 136 così recitava:

“Articolo 136

Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessori negli alvei e sulle sponde, se ne farà domanda al Governo accompagnata da regolare progetto. Il Governo, riconosciuta la opportunità delle proposte, le approverà, previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'art. 134.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall'attendere il compimento delle anzidette formalità. In questi casi l'autorità amministrativa provinciale potrà in via provvisionale, e col parere dell'ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini, od altri opifizi, con che gl'interessati, prima di porvi mano, si obblighino con atto di sottomissione ad osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.”

Dalla redazione