Il testo dell'art. 815 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51. La ricusazione é proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".

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