Comma modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103) e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, del D.L. 16/09/2024, n. 131.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.L. 16/09/2024, n. 13, quest'ultima modifica si applica a decorrere dal 01/01/2025.

Il comma così reciterà:

"2. Il cumulo di cui ai commi 1 e 1-bis può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti o alla pensione anticipata, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano."

Dalla redazione