Articolo abrogato dalla L. 12/11/1990, n. 339, così recitava:

“Articolo 12 (Commissione centrale) — Presso il Ministro della giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta:

di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;

del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministro della giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

di due componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'industria e commercio e dal Ministro per la pubblica istruzione;

i nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio Nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione.”

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