Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 14, il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/04/prile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D. Leg.vo 31/10/1990, n. 347.

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