Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998. L’articolo 94 così recitava:

“Art. 94 - (Incompletezza delle distinte di versamento)

Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.

L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.”

Dalla redazione