Comma modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435; modificato dall'art. 37, comma 10, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248); dall'art. 42, comma 7-ter, del D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14); dall’art. 4-bis, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58) e, successivamente, dall'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, quest'ultima modifica ha effetto dal 02/05/2024.

Comma modificato anche dall'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 15/04/2025.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 15/04/2025, il comma così reciterà:

"2. I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta."

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