Articolo abrogato dal D.P.R. 01/03/1992, n. 229, così recitava:

“Articolo 72

Il permesso di spostamento degli animali dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli artt. 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento è consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con la osservanza di speciali cautele da indicarsi dal veterinario provinciale. In tale caso, quando gli animali sono diretti ad un'altra provincia, ne deve essere data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione e, se lo spostamento ha luogo per via ordinaria, anche ai prefetti di quelle di transito.”

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