Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai princìpi generali dell'ordinamento.

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