Ai sensi dell’art. 51, comma 1-ter e 1-quater, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126) al fine di contenere l’inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31/12/2020, l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui al presente punto, è ridotta all’1 per cento per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento.

Nei casi di cui al comma 1-ter, l’imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

Si veda anche l’art. 51, commi 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126).

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