Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233), al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui al presente articolo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 424 della L. 11/12/2016, n. 232 l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al presente articolo, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

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