Lettera sostituita dall’art. 60, comma 1, del D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, comma 20, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55).

La disposizione si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente al 18/06/2019, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

La lettera a) del comma 4 dell’articolo 95 così recitava:

“a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;”

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