Ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del D.L. 09/02/2017, n. 8 (L. 07/04/2017, n. 45) le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ai sensi dell’art. 207, commi 1 e 2, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) in relazione alle procedure disciplinate dal presente decreto, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 19/05/2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino alla data del 31 dicembre 2022, l’importo dell’anticipazione prevista dal presente comma, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del presente comma e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 18, comma 11-ter, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41), è estesa ai Piani “Italia a 1 Giga”, “Italia 5G backhauling” e “Italia 5G densificazione” l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

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