Lettera modificata dall’art. 13, comma 9, del D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40).

In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato art. 13, comma 9, del D.L. n. 23/2020 era stata prevista dall’art. 49, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27), abrogato dall’art. 13, comma 12, del D.L. n. 23/2020.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 05/06/2020, n. 40 restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto art. 49, del D.L. n. 18/2020.

Lettera successivamente modificata dall’art. 1, comma 914, della L. 30/12/2021, n. 234.

Dalla redazione